Statuto
CEDOC
(CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E STUDI SULLE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE ED I SISTEMI LOCALI)
ART. 1 DENOMINAZIONE
1. Presso l 'Università degli Studi di Catania è costituito. ai sensi degli artt. 32 dello Statuto e 89. 90, 91 e 92 del Regolamento Generale di Ateneo, il Centro di ricerca finalizzato denominato "Centro di Documentazione e Studi sulle Organizzazioni complesse ed i sistemi locali", in sigla CeDoc. Il presente Statuto disciplina finalità, composizione e attribuzioni degli organi del Centro di ricerca finalizzato da ora in poi denominato CeDoc.
2. Gli aspetti relativi all'organizzazione interna alla gestione del Centro saranno disciplinati da un regolamento interno, da emanarsi entro sei mesi dall'istituzione del Centro stesso.
ART. 2 FINALITÀ
Il Centro si propone di:
1. Promuovere gli studi, le ricerche, la documentazione ed il dibattito scientifico, con specifico riferimento alla ricerca interdisciplinare, nel settore dell'analisi organizzativa, delle relazioni di lavoro e dell'analisi e lo sviluppo dei sistemi locali. 2. Favorire gli scambi internazionali di docenti, ricercatori e giovani laureati nelle aree disciplinari e tematiche afferenti il suddetto settore, instaurando, mediante contratti e/o convenzioni, rapporti di consulenza, collaborazioni, cooperazione e scambio con le Università e i Centri di ricerca italiani e stranieri, con Enti pubblici o privati, con le istituzioni internazionali e comunitarie che privilegiano i temi sopraindicati. 2 bis. Promuovere la collaborazione con le strutture territoriali, pubbliche e private, che operano per lo sviluppo dei sistemi locali.
2. Contribuire alla formazione degli operatori specializzati in materia di analisi e consulenza organizzati va attraverso l'organizzazione e/o la partecipazione di corsi post laurea e di attività didattiche orientate alla formazione permanente degli operatori del settore.
3. Organizzare convegni e seminari per promuovere il dibattito scientifico e consentire la diffusione dei risultati celle ricerche condotte, le quali potranno comunque costituire oggetto di specifiche pubblicazioni.
4. Creare un centro di documentazione informatizzato
ART. 3 MEMBRI PROPONENTI
Al momento della sua costituzione sono proponenti del Centro i seguenti docenti:
Facoltà di Scienze politiche -Università di Catania
Prof.ssa Anna Cortese,Professore Associato di Sociologia economica;
Prof.ssa Venera Tomaselli,Professore Associato di Statistica sociale;
Prof. Francesco Raniolo, Professore Associato di Scienza politica
Prof Renato D'Amico, Professore Straordinario di Scienza dell'amministrazione,
Prof.ssa Rosalba Perrotta, Professore Straordinario di Sociologia Generale;
Prof.ssa Rita Palidda, Professore Associato di Sociologia del lavoro
Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Catania
Prof. Santo Di Nuovo, Professore Ordinario di Psicologia Generale
Prof. Orazio Licciardello, Professore Associato di Psicologia Sociale
ART. 4 MEMBRI ADERENTI
1. Possono fare richiesta di divenire componenti del Centro i docenti e i ricercatori di Università italiane e straniere che svolgono ricerche in tema di comportamento organizzativo ed analisi dei sistemi locali.
2. Possono avanzare richiesta di divenire membri componenti del Centro anche studiosi ed esperti di specifica e comprovata qualificazione nel settore dell'analisi organizzativa, del comportamento organizzativo e nella analisi dei sistemi locali, nonché enti, associazioni, centri di ricerca e laboratori -universitari e non universitari-, sia italiani che stranieri
ART. 5 AMMISSIONE DI STUDIOSI DI ALTRI ATENEI ED EXTRAUNIVERSITARI
1. Relativamente all’ammissione di studiosi di altri atenei italiani e/o stranieri. la richiesta deve documentare la competenza e gli interessi scientifici del richiedente rispetto alle finalità del Centro
2. Relativamente agli studiosi extrauniversitari la richiesta di ammissione deve essere corredata da un curriculum vitae e da una relazione di accompagnamento di almeno due componenti del Consiglio.
3. Relativame1te all'ammissione di enti, associazioni, centri di ricerca e laboratori, la richiesta, sottoscritta dal responsabile scientifico e/o dal rappresentante legale dei suddetti soggetti. deve chiaramente documentare l'attività svolta dal soggetto richiedente nei settori di attività del Centro e deve essere corredata da una relazione di accompagnamento di almeno due componenti del Consiglio.
4. Sulla richiesta di ammissione, di cui ai precedenti punti. delibera il Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti.
ART. 6 UTENTI DEL CENTRO
1. Possono essere autorizzati a utilizzare le strutture del Centro, previa richiesta motivata indirizzata al Direttore, i docenti, i ricercatori, i borsisti, i dottorandi. il personale tecnico amministrativo in servizio. dell'Università di Catania e di altre Università italiane ed estere che svolgano ricerche attinenti alle finalità del Centro.
2. Possono fare altresì richiesta di utilizzo delle strutture del Centro i laureandi e gli studenti che svolgano ricerche attinenti alle finalità del centro nell’ambito della propria tesi di laurea. In quest'ultimo caso, la richiesta di frequenza deve essere corredata da apposita relazione sottoscritta dal docente relatore o tutor del lavoro di tesi.
ART. 7 ORGANI DEL CEDOC
Sono organi del CeDoc: il Consiglio, il Direttore. il Comitato Tecnico e lo Staff. Il funzionamento lei predetti organi è disciplinato dai successivi articoli 8 e 9. 9 bis e 9 ter.
ART.8 IL CONSIGLIO
1. Il Consiglio è composto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo. i ricercatori e i tecnici ad esso afferenti e dalle componenti di cui al precedente articolo 4.
2. Il Consiglio. presieduto dal Direttore del Centro, esercita tutte le attribuzioni e le competenze che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. nonché dal presente Regolamento. In particolare:
a. delibera la modifica del Regolamento del Centro medesimo a maggioranza assoluta dei componenti e lo sottopone, per l'approvazione degli organi accademici per competenza;
b. elegge il Direttore a norma dello articolo 9;
c. delibera sulle richieste di ammissione al Centro coi nuovi membri, così come prevista dai precedenti articoli 4 e 5;
d. approva il programma di attività annuale del Centro e detta i criteri generali per l’impiego coordinato delle risorse, del personale, dei mezzi e degli strumenti assegnati al Centro:
e. approva il piano di previsione delle entrate e delle spese del Centro, nel rispetto dei termini e delle modalità fissate annualmente dal Dipartimento di Analisi dei Processi Politici Sociali e Istituzionali (in seguito DAPPSI);
f. delibera le richieste di assunzione di impegni di spesa per la gestione del Centro da inoltrare al DAPPSL nei limiti previsti dal Regolamento dell'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza e dal Regolamento del DAPPSI;
g. approva la relazione annuale anche finanziaria illustrativa dell'attività svolta predisposta dal Direttore e da trasmettere agli organi competenti di Ateneo. ai sensi dell'art. 92 del Regolamento Generale d’Ateneo.
3. Il Consiglio ha facoltà di ammettere alle proprie riunioni, temporaneamente e a solo titolo consultivo, gli: studiosi e gli operatori, anche éxtrauniversitari. di specifica competenza nei vari settori e nelle aree d'intervento del Centro, così come previsto dall’art.4.
4. Il Consiglio, convocato dal Direttore, si riunisce almeno quattro volte l'anno. Il Consiglio, inoltre. può essere convocato dal Direttore ogni qual volta ne ravvisi la necessità o quando almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti ne faccia motivata richiesta.
5. La convocazione delle sedute del Consiglio deve essere comunicata per iscritto, anche via e-mail a ciascun avente diritto presso la struttura cui afferisce, almeno sei giorni prima della data della seduta. In caso, di comprovata urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno ventiquattro ore:, anche a domicilio, con i mezzi ritenuti adeguati a raggiungere gli interessati.
6. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
7. Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un componente del Consiglio designato di volta in volta dal Direttore.
9. I verbali vengono approvati nella stessa seduta o in quella successiva.
ART. 9 IL DIRETTORE
1. Il Direttore è eletto dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti nella prima votazione e a maggioranza :lei presenti nelle successive ed è nominato dal Rettore con proprio decreto e dura in carica tre anni.
2. Possono rivestire la carica di Direttore i membri del Consiglio professori di ruolo o fuori ruolo a tempo pieno.
2 bis. In caso di impedimento temporaneo. il Direttore viene sostituito dal professore di ruolo più anziano membro del Consiglio.
3. Non prima di 90 giorni dalla scadenza del mandato del Direttore, il Decano dei professori di ruolo di prima fascia (in seguito Decano) appartenente al Centro:
a. fissa la dati per l'elezione del Direttore. in modo che il procedimento elettorale possa concludersi un mese prima della scadenza del mandato del Direttore in carica
b. nomina una Commissione elettorale da lui presieduta con il compito di organizzare il seggio. sovrintendere alle operazioni di voto e vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. sui quali ultimi delibera in via definitiva:
c. convoca e presiede una seduta del Consiglio. da tenersi almeno dieci giorni prima della data prevista per la prima votazione. per consentire la presentazione di candidature e programmi per la Direzione del Centro.
4. In caso d dimissioni del Direttore o di cessazione anticipata dalla carica il procedimento elettorale deve essere attivato dal Decano. con le modalità indicate dal comma precedente. entro quindici giorni dalla data di interruzione del mandato e deve concludersi entro quarantacinque giorni dallo stesso termine. Fino alla nomina del nuovo Direttore le relative funzioni sono svolte dal Decano.
5. Il Direttore resta in carica tre anni solari.
6. Il Direttore esercita tutte le attribuzioni e le competenze che gli sono devolute dalla legge. dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. In particolare:
a. rappresenta. il Centro, convoca il Consiglio, lo presiede e stabilisce l'ordine del giorno. cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e la conservazione dei relativi verbali;
b. promuove le attività del Centro in conformità ai principi di efficienza. trasparenza ed efficacia e vigila sull’osservanza di leggi. Statuto e Regolamenti:
c. formula le richieste per il reperimento delle risorse e dei mezzi di sostegno finanziario, nonché le richieste relative al reperimento del personale tecnico -amministrativo in servizio presso le strutture afferenti la cui attività può essere prestata a favore del Centro;
d. predispone il programma di attività annuale e il piano di previsione delle entrate e delle spese da sottoporre all’approvazione del Consiglio:
e. invia il piano di previsione delle entrate e delle spese del Centro al DAPPSI entro dieci giorni dall’avvenuta approvazione da parte del Consiglio;
f. formula al DAPPSI. entro il limite di Euro 10.329.14. motivata e documentata richiesta di assunzione di impegni di spesa per la gestione del Centro.
g. predispone la relazione annuale anche finanziaria illustrativa dell'attività svolta da sottoporre all’approvazione del Consiglio e da trasmettere agli organi competenti di Ateneo. ai sensi dell’art. 92 del Regolamento Generale d’Ateneo.
ART. 9 bis IL COMITATO TECNICO
1. Il Centro per lo svolgimento della propria attività si avvale del supporto consultivo di un Comitato Tecnico costituito da studiosi ed esperti di comprovata qualificazione anche in rappresentanza di istituzioni. enti. associazioni. centri di ricerca e laboratori. impegnati in attività inerenti alle finalità del CeDoc con particolare attenzione allo sviluppo locale.
2. Il Comitato Tecnico svolge funzioni esclusivamente consultive ed è attivato collegialmente o individualmente. in riferimento alla specifica attività. dal Consiglio e dal Direttore. I membri del Comitato Tecnico vengono cooptati con delibera del Consiglio. a maggioranza assoluta dei sui membri. su proposta del Direttore o di almeno due consiglieri. Nello specifico. la proposta avanzata dal Direttore o dai consiglieri deve essere corredata da adeguata documentazione circa l’attività svolta dal soggetto e da una relazione di accompagnamento.
ART. 9 ter LO STAFF
1. Il CeDoc operativamente per lo svolgimento delle proprie attività si avvale di un'apposita struttura di Staff costituita da personale altamente qualificato per attività di ricerca e da personale tecnico amministrativo assunto a contratto e/o secondo le norme previste dall'ordinamento vigente anche temporaneamente designato dagli Organi e dalle strutture centrali e decentrate dell'Ateneo.
2. La struttura di Staff del CeDoc può articolarsi in distinte unità di lavoro con riferimento alle diverse aree ci attività del Centro e alle competenze e responsabilità dei suoi componenti.
3. I componenti dello Staff hanno il compito di progettare, coordinare, supportare e implementare le diverse iniziative in cui il Centro è coinvolto direttamente ed indirettamente, nonché di affiancare il lavoro degli organi istituzionali del Centro nel perseguimento dei propri obiettivi.
ART. 10 GESTIONE AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E CONTABILE
Alla gestione amministrativa, finanziaria contabile del Centro provvede il DAPPSI, in conformità alle disposizioni di legge, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo e al Regolamento del DAPPSI.
ART.11 GESTIONE DEL FONDO PER PICCOLE SPESE
1. Per l'effettuazione delle piccole spese il Direttore può disporre di un fondo il cui importo e la cui gestione sono definiti dall'articolo 81 del Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza.
2. Entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, il Direttore presenta il rendiconto sulla gestione del fondo al Consiglio che l'approva.
ART.12 PERSONALE TECNIICO-AMMINISTRATIVO
Il Centro si avvale della collaborazione del personale tecnico-amministrativo assunto a contratto sulla base d i fondi di propria pertinenza, ovvero temporaneamente designato con formale autorizzazione dagli organi di governo delle unità decentrate su richiesta del Consiglio del Centro, senza tuttavia alcun aggravio di tipo finanziario sul bilancio delle suddette unità o di altre strutture dell’ Ateneo d Catania.
ART.13 SEDE
Il Centro è ospitato presso il DAPPSI dell'Università degli Studi di Catania.
ART. 13 bis DURATA
Il Centro ha la durata di quindici anni. con possibilità di rinnovo su proposta motivata del Consiglio, approvata dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze.
ART. 14 MODIFICHE DI STATUTO E SCIOGLIMENTO DEL CENTRO
Il presente Regolamento potrà essere modificato con delibera del Consiglio del Centro con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Centro stesso e approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze. La medesima maggioranza è richiesta per la delibera di scioglimento del Centro.
ART.15 DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme di legge e le disposizioni contenute nello Statuto di Ateneo. nel Regolamento Generale di Ateneo e nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.